3.1. bis - Viabilità

 

Nelle aree residenziali di espansione la nuova viabilità pubblica interna dovrà essere assicurata da strade aventi larghezza minima di mt 6,50 e piste pedonali e ciclabili di larghezza mt 1,50.

Nelle aree per impianti artigianali, industriali, commerciali la viabilità interna dovrà essere assicurata con strade di larghezza minima di mt 8,00 e piste pedonali e ciclabili di mt 1,50.

In sede di provvedimento autorizzativo sia esso relativo a nuove costruzioni che relativo ad operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente deve essere congruamente documentata (con individuazione planimetrica e con opportuni atti scritti) l’effettiva disponibilità di congruo accesso da strada pubblica o comunque da altra strada idonea gravata di uso pubblico.

Nel caso in cui sulle tavole di Piano sia prevista la costruzione di una nuova strada che ricada in due ambiti distinti (metà a carico di ogni singola zona), qualora gli interventi non siano contestuali il primo operatore dovrà realizzare l’intervento garantendo una struttura viaria provvisoria di larghezza non inferiore a mt 6,00.